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L'Ordine è un "Ente di diritto pubblico non economico" i cui provvedimenti hanno carattere di "atti amministrativi" sottratti al controllo esterno di legittimità. È dotato di autonomia organizzativa e di regolamentazione, ed è retto da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri calcolato in rapporto al numero degli iscritti.
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Direttore, tirocini, abusivismo professionale. Dal Commentario al Codice un focus sulle novità
Il direttore della farmacia svolge un ruolo di centrale importanza per garantire il rispetto della normativa e delle regole deontologiche all'interno della farmacia. Una responsabilità che deve affermarsi in maniera indipendente dalla proprietà della farmacia. Ma un ruolo di primo piano c'è anche per l'Ordine, che tra gli altri aspetti, è chiamato a intervenire a tutela della «fragilità in cui versano determinati professionisti, in particolare, i più giovani». E tra le forme di «sfruttamento dell'attività professionale rientra anche l'utilizzo distorto del tirocinio formativo». Le indicazioni arrivano dalla Fofi che ha recentemente pubblicato il Codice deontologico con Commentario (disponibile sul sito in versione elettronica), in cui sono state messe in rilievo le novità rispetto alla precedente versione e forniti «alcuni chiarimenti utili a un'univoca interpretazione e a un'uniforme applicazione delle disposizioni». In generale, come si legge nella introduzione a firma di Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi, e coordinatore del Gruppo di lavoro, «la revisione del Codice deontologico del Farmacista si eÌ resa necessaria per "sintonizzare" il precedente testo approvato nel giugno 2007 al mutato quadro normativo e, in particolare alla legge n. 69/2009 sulla "farmacia dei servizi", alla legge n. 27/2012 con l'estensione delle attività concesse agli esercizi di vicinato e una rinnovazione dei principi di liberalizzazione degli orari di servizio delle farmacie, alla legge n. 124/2017 con l'ingresso dei capitali nell'assetto proprietario delle farmacie e della legge n. 3/2018 con la riforma degli Ordini delle professioni sanitare», ma anche all'e-commerce. Con un farmacista, aggiunge Andrea Mandelli, presidente Fofi, «sempre più coinvolto nel processo di cura, nell'applicazione della pharmaceutical care, tanto nella comunità quanto nelle strutture sanitarie».
Tante le riflessioni e le indicazioni sulle novità introdotte dal Codice approvato a maggio, ma un capitolo importante è rappresentato dal «ruolo del direttore della farmacia che, nella sua qualità di farmacista, eÌ chiamato non soltanto a garantire che l'organizzazione complessiva e l'esercizio della farmacia siano adeguati alla funzione di presidio socio-sanitario assolto dalla farmacia stessa, ma anche a fare in modo che, nell'ambito della farmacia da egli diretta, siano rispettate le disposizioni di legge vigenti, cosìÌ come le regole sancite dal Codice». In particolare, «improntare la gestione della farmacia diretta all'osservanza dei predetti principi» deve avvenire «indipendentemente dalla volontà della proprietà. Non può ammettersi, in altri termini, che le modalità di gestione della farmacia di proprietà di non farmacisti possano determinare una violazione deontologica che non sarebbe consentita nell'ipotesi della farmacia di proprietà di farmacista».
Ecco allora alcuni esempi: «Potrebbe verificarsi il caso in cui la proprietà della farmacia chieda al direttore responsabile di porre in essere iniziative che si rivelino contrarie alla normativa vigente e/o alle regole deontologiche. In questo caso, il direttore non potrà che rappresentare alla proprietà l'impossibilitaÌ di dare esecuzione a tali iniziative, informando altresì l'Ordine di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche le autorità competenti per la specifica fattispecie». Idem nell'«ipotesi in cui la proprietà adotti essa stessa un'iniziativa contraria alla normativa vigente e/o alle regole deontologiche, la quale tuttavia sia al di fuori della possibilità di controllo del direttore della farmacia (ad esempio, potrebbe trattarsi di un'iniziativa che si svolge al di fuori della farmacia e che non richieda un contributo attivo da parte del direttore)».
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