ECM
Informazioni ECM
In questa sezione oltre ad allegare le ultime circolari FOFI riguardanti gli ECM e l’obbligo formativo inseriamo alcune sintetiche indicazioni:
- Circ. Fofi 15431 del 15/07/2025 – scadenza triennio 2023-2025
- Lettera inviata da Fofi agli iscritti prot. 202507031 del 29/07/2025 - Scadenza triennio 2023-2025 e certificabilità ECM
- Circ. Fofi 15475 del 08/08/2025 – no obbligo ripetizione contenuti didattici
- Lettera inviata dall'Ordine dei Farmacisti di Macerata ai propri iscritti
Aggiornamento Professionale e Obbligo ECM per i Farmacisti
La Formazione Continua in Medicina (ECM) rappresenta un obbligo giuridico e deontologico fondamentale (ai sensi dell'Art. 11 del Codice Deontologico e del D.Lgs 502/1992) per tutti gli iscritti all'Albo, in quanto garantisce l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale, tutelando la salute della collettività. L'obbligo di acquisizione dei crediti decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.
Si evidenzia inoltre che, a decorrere dal triennio 2023/2025, per il mantenimento dell'efficacia delle polizze assicurative professionali, è necessario assolvere ad almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale.
1. COGEAPS, AGENAS e Riferimenti Normativi
Gli attori principali nel sistema di Formazione Continua in Medicina (ECM) sono due:
- COGEAPS (Commissione Nazionale per la Formazione Continua): È l'organo che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM dei professionisti sanitari (come i farmacisti), monitorando l'obbligo formativo individuale. È al COGEAPS che devono essere inoltrate le segnalazioni per esoneri/esenzioni e autocertificazioni.
- AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali): AGENAS svolge un ruolo centrale di supporto tecnico e scientifico alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC). Ha il compito di accreditare i Provider nazionali, stabilire i criteri per l'attribuzione dei crediti e gestire il sistema informatico ECM. In sostanza, AGENAS è responsabile della supervisione e della regolamentazione dei soggetti erogatori della formazione e delle linee guida del sistema.
Le ultime direttive in materia sono state diffuse dalla FOFI (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani) tramite specifiche circolari (es. Circ. 15431 del 15/07/2025 e 15475 del 08/08/2025) che definiscono, tra l'altro, la scadenza del triennio 2023-2025 e chiariscono i criteri di certificabilità.
2. Esenzioni ed Esoneri dall’Obbligo Formativo
La normativa ECM prevede specifiche condizioni che consentono la riduzione del debito formativo, con un riconoscimento standard di 4 crediti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni del periodo di sospensione. Tali periodi sono cumulabili, ma non sovrapponibili.
Esonero (Non Sospende l'Attività)
L'esonero è giustificato da attività di formazione superiore, quali la frequenza di:
- Corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca o master universitario.
- Corso di formazione universitario specifico.
Esenzione (Sospende l'Attività)
L'esenzione è determinata da cause di sospensione dell'attività lavorativa, tra cui:
- Congedi per maternità e aspettative per gravi motivi familiari.
- Richiamo alle armi, cariche pubbliche elettive e permessi per gravi patologie/assenze per malattia.
- Il compimento del 70° anno di età (salvo rinuncia se l'attività professionale continua).
- Esercizio saltuario della professione da parte di farmacisti pensionati, con reddito annuo non superiore a 5000€.
Per l'applicazione, il farmacista deve inviare la segnalazione del periodo di esonero/esenzione al COGEAPS (generalmente tramite l'Ordine) per il ricalcolo del debito.
3. Modalità di Acquisizione dei Crediti
L'acquisizione dei crediti formativi segue una suddivisione obbligatoria:
- Il 40% dell'obbligo deve essere conseguito tramite la partecipazione a corsi (FAD o residenziali).
- Il restante 60% può essere maturato tramite docenza, tutoraggio o autoformazione.
Attività Didattiche e Tutoraggio
- Docenza: Riconosciuto 1 credito ogni mezz'ora di lezione (escludendo la docenza universitaria istituzionale).
- Tutoraggio: Assegnati 4 crediti al mese per l'attività di tutoraggio pre e post laurea o nei tirocini. I crediti da tutoraggio non possono superare il 60% del monte crediti triennale.
Autoformazione e Formazione Estera
- Autoformazione/Autoapprendimento: Comprende l'utilizzo di materiali durevoli di provider accreditati e la lettura di pubblicazioni scientifiche non accreditate. I crediti ottenuti per autoformazione non possono eccedere il 20% dell'obbligo triennale. L'attività va autocertificata al COGEAPS, ma si precisa che l’autoformazione per cui l’Ordine effettua, dietro richiesta, l’inserimento è esclusivamente quella approvata dalla FOFI.
- Formazione all’Estero: Riconoscimento del 50% dei crediti attribuiti dall'evento estero. Esiste un limite massimo del 50% dell'obbligo triennale (max 75 crediti su 150) e un limite di 25 crediti per singolo evento. La documentazione deve essere inoltrata al COGEAPS per la valutazione e l'inserimento.
4. Dossier Formativo e Verifiche
Il professionista può attivare volontariamente il Dossier Formativo sul sito COGEAPS (o aderire a quello FOFI) per dichiarare e monitorare i propri obiettivi. I crediti conseguiti in eventi accreditati a livello regionale hanno valore nazionale.
Si ricorda che i crediti ottenuti in corsi accreditati sono visibili sul portale Co.Ge.A.P.S. entro 6 mesi dall'ultima data di fruizione del corso; è pertanto essenziale conservare l'attestato di frequenza.
Gestione crediti tramite il portale del COGEAPS
Modello per dichiarazione autoapprendimento
Modulistica per esonero, esenzione, autoformazione, tutoraggio ecc.
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MODULO RICONOSCIMENTO CREDITI ECM TUTORAGGIO
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